
M5S: “Cittadini, aspettate prima di mettere mano al portafoglio”
Abbiamo ricevuto da Movimento 5 Stelle Fiumicino e pubblichiamo. “Richieste di pagamento illegittime del Comune di Fiumicino. Avete presentato richiesta di condono edilizio negli anni ’80-’90? E negli ultimi tempi avete ricevuto una raccomandata dal Comune che vi informa di un ‘avvio di Attività di Istruttoria della pratica’ per il rilascio della Concessione in sanatoria? Se la risposta è si, aspettate prima di mettere mano al portafoglio, di presentare la documentazione o di contattate agenzie private che svolgono queste pratiche. Una associazione di consumatori, infatti, Primo Consumo, si è già documentata ed espressa a riguardo.
Abbiamo motivo di ritenere che le richieste del Comune riguardanti oneri concessori e/o oblazioni e/o diritti di segreteria, per i condoni degli anni ’80 e ’90, siano illegittime per intervenuta prescrizione. (1)
Infatti, in base alle norme vigenti, all’epoca e attualmente, le richieste di oblazioni si prescrivono in 3 anni, e gli oneri concessori in 10.
‘Non si può per ragioni di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione e degli interessi degli amministrati ad una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi, consentire ad una pubblica amministrazione di richiedere sine die (senza alcun limite temporale) ai cittadini l’assolvimento di oneri procedimentali’ (sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, n.1188, del 26 febbraio 2013).
È importante precisare che tale sentenza assume ancor più valore poiché respinge l’appello di un Comune che aveva già perso il ricorso presentato dal cittadino al TAR, e una sentenza del Consiglio di Stato fa giurisprudenza. Ribadiamo che questa è solo una della tante sentenze reperibili a riguardo.
Invitiamo pertanto i cittadini a contattare un avvocato di loro fiducia, o in mancanza di questo, l’associazione Primo Consumo per una eventuale Class-Action, e di venire a trovare il Movimento 5 Stelle Fiumicino ai banchetti informativi.
(1) Formazione del titolo tacito: quando si presenta una domanda di condono, il Comune è tenuto all’accoglimento o al respingimento della medesima entro il termine di 2 anni. In mancanza di comunicazioni, la domanda si ritiene accolta in base al principio del silenzio-accoglimento”.






