Informazioni utili per la revisione della caldaia

Mercoledì, 21 Luglio 2021 09:06

Autore: Massimo De Vellis

La revisione della caldaia è una sorta di controllo periodico, un check up a cui ciclicamente bisogna sottoporre l’apparecchiatura. Il tutto ovviamente per una questione di sicurezza di utilizzo dell’elettrodomestico, longevità ed efficienza. Per revisione della caldaia a gas bisogna intendere due operazioni distinte:

  • la manutenzione ordinaria;
  • il check dell’efficienza energetica, ossia la verifica dei fumi.

Queste operazioni portano all’acquisizione del cosiddetto bollino verde, un’etichetta adesiva che può essere applicata al Rapporto di Controllo Tecnico (il libretto della caldaia) ogni qualvolta venga eseguito il controllo del rendimento energetico della caldaia. L’applicazione del bollino quindi attesta che l’impianto funziona correttamente.

La Regione Lazio a fine 2020 ha aggiornato la legislazione in materia, emanando un nuovo regolamento sugli impianti termici. Andiamo innanzitutto a vedere cosa dice la legge in sintesi.

Regolamento impianti termici Regione Lazio

Le disposizioni in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici sono state pubblicate sul BUR 29/12/2020, n. 155. Queste disciplinano:

- le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, nel rispetto della normativa vigente;
- i termini e le modalità per l’invio alle autorità competenti, da parte degli operatori, dei rapporti attestanti l’avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti termici degli edifici;
- i requisiti degli organismi e dei soggetti cui le autorità competenti possono affidare le attività di ispezione;
- le modalità di istituzione e gestione del Catasto regionale degli impianti termici;
- l’istituzione del Tavolo tecnico regionale composto dai rappresentanti della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ai fini dell’uniforme applicazione delle disposizioni approvate;
- l’istituzione del Comitato di indirizzo impianti termici composto dai rappresentanti di Regione, Anci Lazio, UPI Lazio, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle organizzazioni e associazioni di categoria ai fini del coordinamento tra gli interessi delle categorie rappresentate e di promozione e indirizzo di protocolli di intesa e campagne informative;
- i limiti minimo e massimo del contributo da parte dei responsabili degli impianti per assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici, ai sensi della lettera c), comma 3, dell’articolo 10 del D.P.R. 74/2013.

La frequenza dei controlli

Come ben espresso nella pagina dedicata di un’azienda leader sul territorio in gestione degli impianti termici, non esiste una tempistica univoca delle revisioni. “I controlli sulla caldaia […] devono essere effettuati secondo le tempistiche indicate dal produttore dell'apparecchio e riportate all'interno del libretto di istruzioni. Il libretto dell'impianto è un documento obbligatorio sul quale vanno registrati tutti gli interventi effettuati, dalla prima accensione della caldaia agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”. [Fonte: controllo e revisione caldaie]

Ovviamente il modo più semplice per essere al corrente delle giuste tempistiche da rispettare è quello di rivolgersi alla ditta che si è occupata dell’installazione. In ogni caso nella maggior parte dei casi si tratta di controlli annuali.

C’è poi il controllo dei fumi che, come precisato in principio, è operazione diversa rispetto alla manutenzione ordinaria. Anche in questo caso fa fede la tempistica dettata dall’installatore, manutentore o del costruttore. Tendenzialmente però le tempistiche sono le seguenti:

  • ogni 2 anni per caldaie alimentate a combustibile liquido o solido con potenza termica compresa fra 10 e 100 kW;
  • ogni anno per caldaie alimentate a combustibile liquido o solido con potenza termica superiore a 100 kW;
  • ogni 2 o 4 anni per caldaie alimentate a gas, metano o gpl con potenza termica compresa fra 10 e 100 kW;
  • ogni 2 anni per caldaie alimentate a gas, metano o gpl con potenza termica superiore a 100 kW.

Obbligatorietà e sanzioni

Oltre a richiedere la verifica del buon funzionamento dell’elettrodomestico, l’utente è obbligato a essere in possesso del libretto della caldaia, che in gergo tecnico si definisce Rapporto di Controllo Tecnico. È qui che verranno riportati i risultati dei controlli, ed è questo stesso rapporto che il tecnico specializzato si incaricherà di trasmettere al catasto regionale degli impianti termici. È nel libretto che sarà apposto il bollino verde, o almeno una parte. L’altra infatti verrà applicata nella copia del rapporto di controllo eseguito che verrà trattenuta dalla ditta.

Attenzione alle sanzioni che sono ben più alte rispetto al costo dei controlli. Queste dipendono dalla violazione: per il mancato svolgimento delle operazioni di controllo e manutenzione si va da un minimo di 500 a un massimo di 3000 euro di multa. Se invece l’impianto ha un rendimento inferiore ai minimi previsti dalla legge si va dai 516 ai 2582 euro di sanzione.

Costi per revisioni di caldaie

Il contributo previsto per il rapporto di controllo di efficienza energetica, per legge, va dai 10 euro per gli impianti dotati di generatori di calore a fiamma inferiori ai 35 kw, fino ai 170 euro per lo stesso tipo di impianto ma superiore ai 300 kw. A questi prezzi va poi aggiunto il costo della manodopera deciso dalla ditta che si occuperà della manutenzione, e per questo bisogna semplicemente chiedere un preventivo a chi di dovere.

Manutenzione e revisioni di caldaie condominiali

La manutenzione e la periodica revisione di un impianto centralizzato rientra nelle mansioni dell’amministratore condominiale. Anche se è questi a incaricare degli esperti e fare in modo che si svolga l’operazione secondo tutte le norme, questa rientra nel novero delle spese fisse. Il costo della revisione, o di qualsivoglia lavoro di manutenzione, viene ripartito tra i condomini secondo millesimi. Anche chi non fa parte dell’impianto centralizzato, che cioè ha dei riscaldamenti autonomi, deve partecipare alle spese straordinarie. In queste però non rientra la manutenzione ordinaria, ma operazioni quali la sostituzione della caldaia o di alcuni pezzi.

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