Merci alimentari, le norme per il trasporto

Sabato, 09 Giugno 2018 12:05

Autore: Massimo De Vellis

Le norme relative al trasporto di merci alimentari fanno riferimento alla disciplina del codice civile. Dal momento che non di rado i prodotti sono soggetti a un deperimento molto veloce, è fondamentale prestare la dovuta attenzione agli accorgimenti che devono essere messi in pratica per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e, quindi, gli standard igienici e sanitari più elevati. Da poco in Italia è stato recepito il cosiddetto pacchetto igiene, una normativa di matrice comunitaria che ha preso il posto di diverse norme in vigore in precedenza a proposito della sicurezza degli alimenti, tra cui la legge n. 283 del 30 aprile del 1962 e il relativo Regolamento di esecuzione rappresentato dal DPR n. 327 del 26 marzo del 1980.

Come è facile immaginare, nel contesto della filiera alimentare quello del trasporto dei prodotti è un fulcro estremamente importante, anche perché coinvolge in maniera più o meno estesa tutti i soggetti che hanno a che fare con il sistema alimentare: non solo i trasportatori, ma anche gli agricoltori e gli allevatori, che devono far fronte alle problematiche connesse con la somministrazione di cibo agli animali, senza dimenticare gli addetti dell'industria di trasformazione, i distributori, i venditori e i ristoratori. 

Una fase critica

Insomma, quella del trasporto alimenti sfusi è una fase di criticità, soprattutto dal punto di vista della sicurezza sanitaria e igienica, anche se è raro che i consumatori si interroghino a proposito delle modalità con cui i trasporti vengono effettuati. Per altro, quando gli alimenti giungono sulla tavola, non sempre si riesce a capire se le condizioni di sicurezza relative alla loro conservazione sono state rispettate. A partire dal 1° gennaio del 2006 è entrato in vigore, dunque, il pacchetto igiene, diventato operativo attraverso il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre del 2007. Le novità che lo caratterizzano riguardano l'ambito di applicazione, dal momento che la normativa precedente non teneva conto delle attività della produzione primaria come la pesca, la coltivazione e l'allevamento. Attualmente, invece, la filiera viene presa in considerazione a 360 gradi, per un coinvolgimento delle attività di manipolazione, di quelle di magazzinaggio e di quelle di trasporto. 

Le novità

Non si parla più, a livello normativo, di autorizzazione sanitaria, un tempo necessaria per la preparazione all'ingrosso di sostanze alimentari o per i laboratori: essa è stata abolita e sostituita dalla dichiarazione di inizio attività, che oggi riguarda - quindi - anche le imprese e i padroncini che si occupano del trasporto dei prodotti alimentari.

In altri termini, in caso di controllo è necessario esibire questa dichiarazione, su cui devono essere indicate tutte le informazioni che servono ad attestare l'idoneità del veicolo usato per il trasporto sul piano sanitario e igienico. L'impianto sanzionatorio che è in vigore oggi, inoltre, è molto meno elaborato rispetto a quello previsto fino a qualche tempo fa: le sanzioni non sono più distinte in base ai prodotti, ma tutte le fattispecie rientrano in una ipotesi di reato unica. Una evidente semplificazione che ha corretto le storture precedenti, quando - per esempio - le sanzioni variavano a seconda che si trasportasse carne macinata o carne fresca.

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