Riaprire le attività per ridare dignità ai lavoratori

Lunedì, 30 Novembre -0001 00:49

Autore: Fiumicino-Online

Gli esercizi commerciali turistici sportivi e culturali non riescono più a reggere le chiusure

di Roberto Tasciotti

Siamo alla soglia di un forte scontro civile. Centinaia di migliaia di esercizi commerciali turistici sportivi e culturali non riescono più a reggere le chiusure.
 
Di fronte a questo impoverimento, con il dramma di non poter sfamare una famiglia, si è pronti a tutto. Visto il ritardo delle vaccinazioni previste, non si può più restare chiusi perché gli esercenti “non hanno nulla da perdere se non le catene” (Retaggio marxista).
 
Ricordo che ristoranti, bar, palestre, teatri, cinema, alberghi, balneari ed il settore turistico sono i più sicuri per la loro capacità organizzativa.
 
Lo Stato deve spostare o avrebbe dovuto spostare l’attenzione sui mezzi pubblici. Una cosa che reputo fondamentale è il rispetto del lavoratore. Non può essere la gendarmeria, braccio dello Stato ad agire, sollevando le forze dell’ordine dai già gravosi compiti che li attendono ogni giorno. Fiducia e rispetto sono gli imperativi.
 
Il Comune ha il dovere di sostenere i lavoratori che ormai sono al collasso, invece di prussianizzzare il territorio con droni, elicotteri e pattugliamenti. Questo stato di cose rende i lavoratori poveri, vulnerabili e ricattabili.
 
A ciò si aggiungano le condizioni di lavoro in molti settori. Ci troviamo, a causa di fallimentari piani industriali, a veder mandare al fallimento importanti marchi del nostro Paese. I lavoratori dell’Alitalia ne rappresentano le conseguenze. Ci sono poi le grandi aziende che premono sempre più per tagliare i costi, secondo la logica spietata della concorrenzialità, riducendo il lavoratori alla schiavitù. Il capitalismo nella recessione taglia i costi del capitale variabile, ossia il salario. La stessa flessibilità, tanto decantata, è stata un vantaggio per i datori di lavoro, ma una tragedia per i lavoratori. Tradotto significa precariato. Vuol dire non poter pianificare il proprio futuro. Chi si azzarda ad avere un figlio oggi è un eroe o un incosciente.
 
E la sinistra che fa per la classe lavoratrice? Ha fallito abdicando a politiche socialdemocratiche e liberali. L’affermazione di Marco Rizzo “Io non sono di sinistra, sono comunista”, credo sia esaustiva. Come afferma il regista Ken Loach, in una recente intervista ”La sinistra deve tornare alla lotta di classe. Mettere i diritti dei lavoratori al centro e costruire la società intorno a questo concetto. La sinistra deve difendere ciò che il capitalismo non può garantire”.
 
Giorgio Gaber nella sua canzone Destra-Sinistra è stato magistrale nel fotografare la politica in Italia. Dal “Non ci resta che piangere”, stupendo film con il grande Troisi, dobbiamo tornare alla lotta e, primo atto, far tornare a lavorare i settori devastati dal covid. Anche le assistenti educative culturali, che con il loro prezioso operato, riescono a dare un barlume di speranza a quegli alunni con diverse abilità, stanno attraversando un brutto momento, con l’amministrazione di Fiumicino va tutta la solidarietà. Il lavoratore non deve mai perdere la DIGNITA’.
 
Se non si decreta l’apertura con i rispettivi protocolli sarete responsabili di pesanti contestazioni e di aperture senza tener conto di Dpcm illegittimo. La procura non fa ricorso. Sanzioni annullate dopo la violazione del lockdwon. Già trascorsi i termini per presentare opposizione alla decisione del giudice De Luca, ma la parte interessante del testo della sentenza è nella porzione centrale, due pagine di motivazioni con le quali il giudice demolisce l’impianto dei decreti Covid definendoli "anticostituzionali".
 
De Luca infatti ha rilevato "l’indiscutibile illegittimità" del Dpcm dell’8 marzo 2020 "nell’autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato, come pure di tutti quelli successivamente emanati dal capo del Governo" che contengano l’obbligo di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".
 
Ma stabilire un "divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione con limitate e specifiche eccezioni – scrive De Luca nelle sue motivazioni – configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale" che viene decisa "dal giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio o, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal giudice nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge all’esito di un procedimento disciplinato normativamente".
 
E, in ogni caso, sempre "nel rispetto del diritto di difesa. Sicuramente – sancisce lapidario il magistrato – nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale".
 
Il gip reggiano, per dar forza alla sua decisione, cita poi alcune sentenze della Corte Costituzionale in materia di restrizione della libertà personale. Ad esempio "l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero, ritenuta misura restrittiva della libertà personale con conseguente dichiarazione d’illegittimità costituzionale" in caso di mancato "controllo del giudice ordinario sulla misura: controllo poi introdotto dal legislatore". O "la disciplina sul trattamento sanitario obbligatorio" che, "prevede un controllo tempestivo del giudice in merito alla sussistenza dei presupposti".
 
Quindi la mazzata finale sulla illegittimità dei decreti, ovvero l’articolo 13 della Costituzione, che stabilisce come le misure restrittive della libertà personale possano essere adottate solo su “atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Da qui se ne deduce, sentenzia De Luca, che "un Dpcm non può disporre alcuna limitazione della libertà personale trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge" e che "neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) nel nostro ordinamento potrebbe prevedere in via generale e astratta l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini".
 
Ovvero, detto in maniera più semplice, secondo il magistrato reggiano i decreti Covid che limitano gli spostamenti sono illegittimi, incostituzionali e quindi inapplicabili. Al punto da ritenere, persino, che non sia reato dichiarare il falso all’interno dell’autocertificazione. Concetto che ribadisce lo stesso De Luca nella parte finale della sua sentenza: "Ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima". Ne consegue dunque che "la condotta di falso, materialmente comprovata" negli atti processuali, "non è tuttavia punibile" perché il comportamento della coppia correggesse – e potenzialmente di migliaia di altri italiani che hanno commesso lo stesso reato in questo anno – è difatti "un falso inutile", ovvero quando "la falsità incide su un documento irrilevante o non influente" com’è un’autocertificazione che fa riferimento a un decreto definito illegittimo.
 
Va dunque "disapplicata – conclude De Luca – la norma giuridica contenuta nel Dpcm che imponeva la compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione" e dunque "il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo. Dunque, la richiesta di decreto penale non può trovare accoglimento".
 
 
 
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